Art. 10.
(Fondo speciale per la riassegnazione di residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa).

      1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte di conto capitale, il «Fondo speciale per la riassegnazione dei residui passivi delle spese in conto capitale, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa».